Termini e Condizioni
Le presenti condizioni commerciali generali sono valide per tutti i contratti che riguardano le vendite e le forniture dei materiali della società MATEICIUC a.s. Ordinando la merce l’acquirente accetta le suddette condizioni e firmando l’allegato modulo “Ordine accettato” conferma di averne preso visione. Le presenti condizioni commerciali generali entrano in vigore in data 15.9.2021 e sostituiscono le condizioni commerciali generali dell’ 1.9.2020.
I. Realizzazione delle forniture
1) Le forniture delle merci del venditore vengono realizzate in base agli ordini dell’acquirente.
2) Ogni ordine deve di regola contenere:
- il numero dell’ordine e la data;
- gli estremi dell’acquirente: l’indirizzo, la persona da contattare, telefono, fax, partita IVA e codice fiscale, gli estremi bancari, numero di conto corrente, iscrizione al Registro commerciale dell’Ufficio per le licenze dei lavoratori autonomi, Certificato della registrazione del codice fiscale;
- la specifica del materiale richiesto: denominazione, CODICE, tipo, dimensioni, imballo, event. altre richieste oltre agli standard concessi;
- prezzo (vedi il punto II. );
- termine richiesto per il prelievo/consegna dei materiali (vedi il punto IV, 2.1.);
- modalità richieste del prelievo/consegna dei materiali (vedi il punto IV, 2.2., IV 2.3.);
- condizioni di pagamento (vedi il punto III.).
3) Il venditore confermerà l’ordine all’acquirente senza inutili indugi per iscritto oppure tramite e-mail di conferma in modo da inviargli assieme ad un’e-mail di conferma, di solito entro 2 giorni lavorativi, il modulo “Ordine accettato”. Nel caso in cui il venditore non avesse la possibilità di adempiere alle richieste così come sono formulate nell’ordine inviato cercherà di accordarsi telefonicamente o per iscritto con l’acquirente nel tentativo di trovare una soluzione alternativa.
4) Nel caso che l’acquirente troverà nell’apposito modulo “Ordine accettato” delle incongruenze ha l’obbligo di informarne il venditore entro 24 ore: al numero di telefono + 420/556 312 462, con un’e-mail all’indirizzo objednavky@mateiciuc.cz oppure via fax al numero +420/556 730 417. Qualore il venditore non fosse avvertito entro le 24 ore dall’invio del modulo “Ordine accettato” riguardo ad eventuali modifiche o incongruenze l’ordine si intende regolarmente vincolante per entrambe le parti contraenti.
II. Prezzo di acquisto
1) Il prezzo d’acquisto è fissato nel contratto di acquisto, nell’offerta di prezzo oppure in un altro accordo intercorso tra il venditore e l’acquirente. Dopo l’ordinazione della merce il prezzo di acquisto viene confermato dal venditore sempre utilizzando il modulo “Ordine accettato”.
2) Nel caso di fornitura del materiale fuori dal territorio della RC i prezzi, imballo compreso, vengono indicati in euro.
3) I prezzi sono validi per tutto il periodo di validità del contratto d’acquisto, eventualmente la validità dell’offerta del prezzo può essere limitata ad un periodo di tempo da concordare tra il venditore e l’acquirente.
4) L’acquirente si impegna a corrispondere per il materiale prelevato il relativo prezzo di acquisto. Il compratore acquisisce il diritto di proprietà del materiale solo dopo il pagamento dell’intero prezzo d’acquisto dovuto, IVA compresa, delle spese di trasporto e di imballaggio.
III. Condizioni di pagamento
1) Se tra le parti contraenti non è convenuto diversamente il prezzo d’acquisto è pagabile in anticipo, concretamente in contanti oppure mediante trasferimento al conto corrente bancario del venditore.
2) La fattura (documento fiscale) verrà emessa all’acquirente di regola il secondo giorno dopo la spedizione del materiale e gli sarà inviata con un’e-mail e, a specifica sua richiesta, di seguito anche per posta.
3) Nel caso in cui si tratti di materiali fuori standard oppure di merce fatta su misura a richiesta del cliente, all’acquirente sarà sempre fatta la domanda di corrispondere il prezzo di acquisto anticipamente oppure in contanti, se per iscritto non è stato convenuto diversamente.
4) L’acquirente non è autorizzato a congelare il prezzo di acquisto per intero o una sua parte per via di qualsiasi partita di compensazione dei crediti né per ragioni di reclamo né egli è autorizzato a compensare unilateralmente qualsiasi importo con il prezzo di acquisto delle merci o con gli interessi di mora. Per il caso di violazione del succitato patto viene concordata una penale contrattuale pari all’importo in sospeso o all’importo unilateralmente trattenuto: una penale cioè che l’acquirente è tenuto a pagare al venditore senza inutili indugi.
5) La cessione o sospensione dei crediti dell’acquirente sorte dal contratto stipulato con i venditori nei confronti di soggetti terzi sono ammesse soltanto sulla base dell’approvazione scritta del venditore. Nel caso in cui il venditore cessi oppure dia in pegno qualsiasi credito sorto da un contratto del genere senza il consenso scritto del venditore, al venditore sorge verso l’acquirente il diritto di percepire la penale contrattuale nell’importo pari al credito cessato o trattenuto o di una sua parte.
6) In caso di mora dell’acquirente con il pagamento di una fattura, di un acconto concordato oppure di un altro impegno di carattere finanziario l’acquirente pagherà al venditore una penale contrattuale pari allo 0,05% dell’importo dovuto per ogni giorno di mora. Il presente contratto non tocca minimanente il diritto al rimborso del danno. Le parti contraenti dichiarano di comune accordo di considerare adeguata l’entità concordata delle penalizzazioni rinunciando ad ogni diritto a chiedere al tribunale la loro diminuzione.
IV. Richieste in fatto di logistica
IV.1. Imballaggi
1) Il venditore ha l’obbligo di garantire per ciascun ordine un imballaggio idoneo secondo le caratteristiche del materiale e il tipo di trasporto utilizzato.
2) In caso di acquisto di tubi OPTOHARD, confezionati con bobine in legno, il venditore richiede il pagamento della cauzione dell’imballaggio pari al 100 % del prezzo di vendita. E’ necessario verificare prima dell’ordine il prezzo attuale della cauzione. Le condizioni per la restituzione della cauzione sono le seguenti:
- in caso della resa regolarmente effettuata entro 6 mesi il prezzo sarà rimborsato per intero (meno 100 CZK di ammortizzazione);
- in caso della resa regolarmente effettuata entro 7 - 12 mesi il prezzo sarà rimborsato con la detrazione del 10% per ogni mese di durata, con decorrenza dal 7° mese;
- se la resa viene effettuata dopo 12 mesi il prezzo pagato non viene rimborsato. La restituzione della somma pagata per l’imballo o di una sua parte proporzionale è condizionata dalla concordanza del numero dell’imballo reso con quello riportato sulla fattura emessa. In caso di danneggiamento dell’imballo il prezzo destinato alla resa verrà diminuito della somma necessaria al suo ripristino.
3) Se non è convenuto diversamente i costi del trasporto degli imballi da rendere al venditore vanno a carico dell’acquirente.
IV.2.Forniture
1) Le forniture saranno realizzate nei termini prestabiliti che fanno parte del modulo “Ordine accettato”.
2) Nel caso in cui l’acquirente dovesse chiedere, nell’ambito del suo ordine, che il materiale venga trasportato sul posto da lui fissato, avrebbe l’obbligo di indicare:
- l’indirizzo esatto del luogo di destinazione, la persona da contattare ed il numero di telefono;
- modalità di spedizione del materiale: per posta (pacco PROFI), FFSS, con un veicolo del venditore o veicolo del partner contrattuale del venditore (trasporto via camion) oppure in un altro modo secondo previo accordo. In caso del pacco PROFI le spese postali verranno conteggiate secondo le tariffe in vigore + spese di imballaggio secondo il volume ed il peso del plico.
3) Le consegne delle merci sono regolate dalle condizioni di consegna INCOTERMS 2010: FCA Odry – se tra le parti contraenti non è convenuto diversamente.
4) L’acquirente farà eseguire sul luogo di consegna dei materiali il collaudo al fine di verificare se la merce fornita è priva di visibili difetti e mancanze (assortimento, quantità, qualità, integrità dell’imballo). A fine collaudo il compratore confermerà la bolla di consegna.
5) Nel caso che nella fornitura manchino dei pezzi che saranno evidenziati sulla bolla di consegna già confermata, il venditore è tenuto a fornire il materiale mancante entro e non oltre 5 giorni lavorativi (in caso di fornitura nella RC e entro 20 giorni lavorativi in caso di fornitura del materiale all’estero).
6) Il compratore ha l’obbligo di provvedere allo scarico delle merci sul luogo della sua consegna, eventualmente al carico degli imballi da rendere a sue spese.
7) Il pericolo del danno sulle merci passa all’acquirente al momento della sua presa in possesso.
IV.3. Immagazzinaggio
IV.3.1. Immagazzinaggio dei tubi
1) I tubi immagazzinati debbono essere protetti dalle intemperie – emissioni di calore, raggi solari diretti (i tubi non contengono lo stabilizzatore UV), danneggiamento meccanico e l’influenza di solventi organici ecc.
2) I rulli devono essere immagazzinati in posizione orizzontale ad un’altezza massima di 2 m e soltanto per il periodo strettamente indispensabile, massimo 3 mesi.
3) La temperatura di montaggio è tra -5° C e +50° C.
IV.3.2. Immagazzinaggio dei profili
1) I profili vanno immagazzinati negli spazi asciutti e in posizione orizzontale. Il tempo massimo consigliato di immagazzinaggio è – nei profili con la striscia di carta e la striscia PE – di 18 mesi al massimo e in altri profili 24 mesi al massimo.
V. Garanzia, reclami
1) La durata e le modalità del periodo di garanzia vengono regolati dalle rispettive disposizioni del codice civile.
2) Se l’acquirente dovesse constatare un vizio nascosto della merce è tenuto a inviare al venditore entro 5 giorni lavorativi dalla sua scoperta un reclamo scritto. Il venditore ha l’obbligo, a sua volta, di proporre all’acquirente, entro 3 mesi dalla data del ricevimento del reclamo, il modo di evasione del reclamo.
3) Le parti hanno convenuto che se l’adempimento contiene dei vizi e il difetto può essere rimosso, il compratore non ha la facoltà di chiedere uno sconto del prezzo se il difetto è rimovibile e qualora il venditore, in un lasso di tempo ragionevole, provvede a rimuovere correttamente il vizio oppure sostituisce l’oggetto dell’adempimento con uno nuovo perfetto.
4) Il venditore non risponde di danni che sono stati causati nel corso dell’installazione del prodotto, dalla mancata osservanza del procedimento di applicazione o delle istruzioni riportate nella documentazione inerente alle merci, dalla manipolazione scorretta oppure dall’immagazzinaggio inadatto, dall’usura causata dall’utilizzo abituale delle merci , event. di danni causati da terzi. Il venditore non risponde di danni meccanici correnti (ammaccamenti, graffi e deformazioni delle nervature) della parete interna del tubo (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX) verificatesi per via dei processi tecnologici nella produzione oppure a causa del trasporto e che non influiscono minimamente sulla funzionalità del prodotto.
5) Se l’acquirente constata un danno alle merci non deve confermare al trasportatore i documenti circa la presa in possesso del materiale. E’ invece obbligato a stendere un rapporto e presentare un reclamo nei confronti del trasportatore.
6) Il venditore è responsabile del danno cagionato dalla violazione dei propri obblighi. Il venditore non è responsabile della perdita dell’utile dell’acquirente essendo invece responsabile del vero danno fino al limite dell’importo pagato dal compratore sulla cui base si era verificato il danno.
7) Il venditore concederà all’acquirente, a sua richiesta, la sua assicurazione scritta circa la conformità, i certificati, event. i protocolli delle prove che si riferiscono alle merci prodotte. I prodotti per i sistemi di aerazione e accessori, per i quali sono dichiarate delle caratteristiche antibatteriche e antifungine, sono trattati con il prodotto biocida contenente il principio attivo zinco di piritione n. CAS 13463-41-7.
VI. Varie
1) Nessuna manifestazione delle parti fatta nel corso delle trattative riguardanti il contratto né la manifestazione fatta dopo la conclusione del contratto non debbono essere capiti in contraddizione con le esplicite disposizioni del contratto e non rappresentano alcun obbligo per nessuna delle parti.
2) I diritti del venditore risultanti dal contratto o dalla sua violazione vanno in prescrizione entro quattro (4) anni dal giorno in cui il diritto sarebbe potuto essere rivendicato per la prima volta.
3) Le parti non desiderano che qualsiasi diritto e obbligo al di fuori dell’ambito delle esplicite disposizioni vengano dedotti dalla prassi attuale o precedente in corso tra le parti oppure dalle abitudini mantenute in vita in modo generale oppure nel settore riguardante l‘oggetto dell’adempimento al contratto a meno che nel contratto non sia stabilito diversamente. Oltre a quanto sopra espresso le parti stanno a confermare che non sono consapevoli di alcune abitudini commerciali o prassi finora instaurate tra di loro.
4) Le parti si sono comunicate a vicenda tutte le circostanze legali e di fatto di cui erano o dovevano essere a conoscenza alla data della stipula del contratto e che hanno rilevanza per la stipula del contratto. Oltre alle garanzie che le parti avevano espresso nel contratto stesso, nessuna delle parti potrà godere di altri diritti e obblighi per quanto riguarda qualsiasi altro fatto che potrebbe essere rilevato in seguito e di cui una delle parti non aveva dato informazioni all’atto della stipula del contratto. Faranno eccezione casi in cui una delle parti abbia di fatto volutamente ingannato l’altra parte per quanto riguarda l’oggetto del contratto.
5) La risposta dell’acquirente, secondo il § 1740, 3° comma del codice civile, contenente una appendice o discostamento, non significa l’accettazione dell’offerta per la stipula del contratto nemmeno se le condizioni dell’offerta non vengono sostanzialmente cambiate.
6) Per quanto riguarda il presente contratto le parti escludono l’applicazione delle seguenti disposizioni del codice civile: § 557 (regola contra proferentem), § 1805, 2° comma (divieto ultra duplum) e § 2950 (danno causato dall’informazione).
7) Nessun obbligo derivante dal contratto o dalle presenti condizioni commerciali generali non rappresenta un impegno fisso, a meno che in sede del contratto non sia stabilito diversamente.
8) Le parti stanno a confermare esplicitamente che le condizioni base del contratto sono frutto dei negoziati tra le parti e che ciasuna delle parti aveva l’occasione di influire sul contenuto delle condizioni fondamentali del contratto d’acquisto.
9) Altri diritti e obblighi delle parti contraenti vengono regolati dalle rispettive disposizioni della legge n° 89/2012 Racc., codice civile nella sua versione aggiornata.
Contatti
MATEICIUC a.s. - C.F.: 60792825, P.I: CZ60792825; iscritta in Repubblica Ceca alla Corte regionale di Ostrava, sezione B repertorio 987
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